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DELTA (2017-1-UK01-KA202-036810) Caso di Studio relativo all’Apprendistato Collaborativo


                Nome/Identificatore:  Industrie/Qualifiche che possono       Data:  Maggio/Giugno 2019
                                    beneficiare della
                                    Collaborazione/Apprendistato
                                    Condiviso in Romania


                       Ricercatore:  Maria Micu                             Paese:  Romania



               Caso di Studio

               L’apprendistato collaborativo non è ancora ampiamente diffuso in Romania e sia il quadro legale
               che le definizioni di “apprendista/apprendistato” sono piuttosto limitate. In questo documento ci
               focalizzeremo sulle possibili industrie e qualifiche professionali esistenti che, a nostro avviso,
               possono significativamente beneficiare dell’applicazione del principio dell’apprendistato
               collaborativo. Certamente, questa non vuole essere una lista esaustiva, ma solo illustrativa.

               La legislazione rumena definisce una chiara delimitazione fra gli studenti delle scuole di IFP che
               vengono formati nelle aziende e gli apprendisti. Il primo può essere una persona non
               necessariamente iscritta ad una scuola di IFP e che poi acquisisce una qualifica professionale sul
               posto di lavoro. C’è un quadro legislativo specifico per questa categoria di persone – con uno
               specifico contratto di lavoro che ha come scopo principale quello di promuovere la formazione e la
               qualificazione della persona.

               La durata e i requisiti che devono essere definiti dall’azienda formatrice dipendono dal livello di
               qualificazione che si vuole raggiungere. ”L’apprendista” deve essere assunto a tempo pieno (8h al
               giorno – 40h a settimana per i maggiorenni e 6h al giorno – 30h alla settimana per i ragazzi fra i 16
               e i 18 anni), e il periodo minimo è di 6 mesi per il livello 1 di qualificazione, 12 mesi per il livello 2,
               24 mesi per il livello 3 e 36 per il livello 4. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a fornire
               all’apprendista l’equivalente di almeno il salario minimo  – tuttavia, in seguito ad alcuni recenti
               aggiornamenti legislativi, in certe situazioni le aziende possono beneficiare di un’indennità pari
               alla somma che devono versare, che viene pagata loro mensilmente dall’Agenzia del Lavoro.

               Dall’altro lato, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare una formazione teorica in collaborazione
               con un organismo di formazione nei casi in cui la qualifica lo richieda. È inoltre responsabile di fare
               in modo che l’apprendista stia acquisendo tutte le competenze previste dallo Standard di
               preparazione Professionale per quella specifica qualifica. Un coordinatore qualificato
               dell’apprendistato” deve essere mobilitato all’interno dell’azienda – perché guidi e valuti
               l’apprendista.

               La difficoltà di portare avanti un tale programma aumenta in proporzione al livello di
               qualificazione, dato che molti di questi sono abbastanza estesi (ricoprono un’ampia serie di
               competenze, diversificandosi piuttosto che iperspecializzandosi in poche competenze). Questi
               sono destinati ad essere tali per cui la persona che ottiene questa qualifica all’interno della scuola
               possa avere maggiori possibilità di occupazione/apertura verso ulteriori percorsi di qualificazione –
               tuttavia, ciò non è necessariamente favorevole per il datore di lavoro che porta avanti il
               programma.




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